Il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell’ambito della propria famiglia costituisce un principio cardine del diritto minorile. In particolare il minore è titolare del diritto assoluto a crescere nel nucleo di origine: non possono essere d’ostacolo all’esercizio del predetto diritto le condizioni di indigenza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
La mancanza di assistenza materiale non è sufficiente a dichiarare lo stato di adottabilità: requisito imprescindibile è infatti l’abbandono morale ossia la mancanza di affetto a cui non si può facilmente rimediare con interventi esterni a cui lo Stato è tenuto, costituendo l’adozione l’extrema ratio.
In Italia l’adozione del minore è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o ai coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Non è consentita l’adozione da parte di persone singole, di persone conviventi o di persone che abbiano contratto l’unione civile. Negli ultimi anni tuttavia la giurisprudenza ha fatto applicazione dell’istituto dell’adozione in casi particolari al fine di tutelare l’interesse del minore, non dichiarato in stato di abbandono, alla formalizzazione di un rapporto affettivo sussistente con il partner del genitore.
Nel volume sono altresì analizzate alcune disposizioni volte a regolamentare l’adozione nel sistema tedesco, britannico, francese, e spagnolo.