Il principio di autonomia, con specifico riferimento alla sua accezione territoriale, costituisce il fulcro delle riflessioni che si intendono proporre in questa sede. A sua volta, il principio di autonomia così inteso è una delle manifestazioni del pluralismo, anche istituzionale, su cui si fonda un ordinamento democratico. Il che trova puntuale conferma nella nostra Costituzione repubblicana, alla luce della collocazione nel novero dei princìpi fondamentali del principio di autonomia in senso territoriale (art. 5 Cost.), a sua volta specificazione del più generale principio pluralistico (art. 2 Cost), quale tratto distintivo della forma di Stato liberalde-mocratica. I princìpi ora richiamati possono essere più proficuamente esaminati se vengono inquadrati nel tipo di Stato che qualifica l’ordinamento repubblicano, vale a dire lo Stato regionale. La previsione costituzionale delle Regioni e la loro istituzione – precedente (Sicilia), contestuale (Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta) o decisamente successiva (Friuli Venezia Giulia e soprattutto le Regioni ordinarie), a seconda delle varie condizioni politico-istituzionali – corrispondono infatti a una realizzazione particolarmente intensa del principio di autonomia territoriale; al riguardo, basti richiamare il riconoscimento alle Regioni dell’autonomia legislativa, equivalente, almeno in linea di principio, a un grado particolarmente elevato di autonomia politica.