Il Legislatore, dopo essere intervenuto in tema di responsabilità professionale medica con la Legge Gelli-Bianco (Legge 08.03.2017 n. 124), ha completato l'assetto normativo in materia sanitaria, con un'apposita legge che disciplina il consenso informato e introduce le disposizioni anticipate di trattamento. La nostra disamina del testo normativo che tanto interesse ha suscitato nell'opinione pubblica, anche in ragione della delicatezza degli argomenti trattati, partirà dagli articoli 1 e 3 della Legge 14.12.2017 n. 219 (Gazzetta Ufficiale del 16.01.2018) che sono per l'appunto dedicati alla nozione di consenso informato, nonché alle modalità di adempimento di tale onere nelle ipotesi di persone incapaci d¿intendere e di volere (minori, interdetti, inabilitati, ecc.). Segue l'analisi dell'articolo 4 che disciplina le Disposizioni Anticipate di Trattamento, contribuendo, quantomeno "in astratto", a colmare il vuoto legislativo relativo alle modalità di manifestazione delle volontà della persona, relative ad interventi di carattere sanitario che dovessero rivelarsi opportuni o necessari in relazione alla sua futura condizione clinica e di salute, nel caso in cui essa non sia in grado di esprimere consapevolmente e in forma attuale la propria volontà in merito. Il testo si conclude con l'esame dell'articolo 5 della legge ove si prevede esplicitamente la realizzazione di una pianificazione condivisa delle cure (PCC) nel caso in cui la persona sia affetta da una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta; si illustrano, le condizioni per l'attivazione, il contenuto, la forma e l'efficacia della PCC.