Vige nell’ordinamento il principio in ragione del quale «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge». Nell’ambito di tali casi si pone il contratto a favore di terzo, per il quale opera la regola per cui «è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse».
Il volume compie un’analisi della materia collegata agli effetti per i terzi del contratto, ad ampio spettro, coinvolgendo l’iniziale ambito della rappresentanza e degli stati soggettivi, della procura, dei contratti conclusi dal rappresentante, nonché della capacità di questi e del rappresentato, via via sino a trattare delle singole, specifiche figure (contratto con se stesso; contratto per conto di chi spetta; contratto per persona da nominare; cessione del contratto; contratto a favore di terzi; la simulazione