Il regime del cd. “gruppo i.v.a.”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, consente alle imprese correlate da peculiari legami di carattere finanziario, economico e organizzativo di divenire un unico “soggetto passivo” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Ciò costituisce un’importante novità per il nostro ordinamento, ove il gruppo di imprese non era mai stato riconosciuto come dotato di soggettività giuridica.
Il lavoro esamina gli elementi caratteristici, la ratio e gli effetti del regime anzitutto in chiave europea, analizzando il corpus di principi sanciti dalla Corte di Giustizia, per passare poi allo studio della disciplina nazionale e verificare come la fattispecie del gruppo i.v.a. si concili con la definizione del requisito soggettivo dell’imposta sul valore aggiunto contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e con il principio di neutralità del tributo.