Da tempo ci confronta sulla possibilità di intervenire qualora la prestazione resa dal lavoratore sia del tutto insufficiente rispetto alle attese e agli investimenti da parte dell'imprenditore. È dunque possibile il licenziamento del "fannullone" o di chi, privo delle richieste capacità professionali, renda una prestazione improduttiva? Evidentemente si. Può configurarsi un licenziamento per giustificato motivo soggettivo ogni qual volta il rendimento, insufficiente, è determinato da un inadempimento colpevole del lavoratore o comunque da una negligenza oggetto di contestazione disciplinare; diversamente, si parlerà di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economico) se l'inadempimento è incolpevole e, semplicemente, il dipendente renda una prestazione improduttiva che rappresenti un costo non sostenibile dall'imprenditore. Il volume fornisce una panoramica completa, esaustiva e originale sul tema dello scarso rendimento, orientando il lettore su un argomento essenziale per il futuro e che sarà sempre più di stretta attualità.