Si propone l’abbandono dell’idea che l’intuitus personae definisca una particolare categoria negoziale, o rappresenti una mera formula del passato dai contorni non ben definiti, per affermarne la natura giuridica di clausola generale suscettibile di concretizzazione nell’àmbito di tutti i rapporti negoziali, sia per il tramite di quei frammenti di norme – presenti in talune discipline – nei quali si fa riferimento al carattere personale della prestazione o a servizi o beni personalizzati; sia per volontà delle parti con l’inserimento, nel regolamento negoziale, di specifiche clausole dirette a prevedere l’infungibilità soggettiva della prestazione o ad attuare l’interesse a una prestazione “su misura” o personalizzata, cioè funzionalizzata alla persona del contraente creditore, di modo che essa sia adeguata in considerazione delle qualità, delle condizioni e delle esigenze particolari della specifica persona.