Le questioni più dibattute della responsabilità penale di chi esercita una professione sanitaria si riferiscono fondamentalmente alle norme relative al nesso di causalità e al concorso di più fattori causali, a cui si deve oggi aggiungere l'art. 590-sexies c.p., introdotto dalla riforma del 2017 (l. 24 del 17 marzo). Tale articolo prevede una speciale scriminante quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, purché le stesse siano adeguate alle specificità del caso concreto. L'esimente così introdotta si applica solo ai casi di imperizia. L'opera, dopo un inquadramento generale della materia, offre pertanto un'ampia panoramica di linee guida (ad esempio per i principali interventi di chirurgia estetica, in materia di cardiologia, in materia di induzione al travaglio di parto, per la sicurezza del sangue) che rappresentano il parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità penale medica da parte del giudice.