Quest’Opera contiene una prima lettura del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 con il quale è stata data attuazione alla L. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari.
La finalità dichiarata della riforma è il recupero dell’efficienza del processo e della giustizia penale, in attuazione degli esistenti principi costituzionali e convenzionali, così da poter raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevedono la riduzione del 25%
della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio entro il 2026.
Le novità riguardano tutte le fasi del procedimento penale: indagini preliminari, dibattimento, riti alternativi, processo in absentia, giudizi di impugnazione e anche la fase dell’esecuzione penale, in un’ottica di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale ma sempre nel
rispetto delle garanzie difensive.
Sono state modificate le norme del codice di procedura penale, di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica e introdotta una disciplina organica della giustizia riparativa.
Di particolare interesse, poi, è l’attuazione della transizione digitale e telematica del processo penale che passa attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad
alcuni atti del procedimento o all’udienza. Viene affermato il principio della obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni.
L’intervento sulla fase delle indagini mira a ridurre i tempi delle stesse, incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento determinata dall’inerzia del pubblico ministero.