Disciplinato dall’articolo 2222 del Codice Civile il lavoro autonomo occasionale è, per una serie di ragioni, una tipologia di rapporto da trattare con cautela.
In primo luogo per le caratteristiche stesse dell’incarico che, per essere genuino, richiede la mancanza di qualsiasi professionalità e prevalenza, pena l’applicazione delle norme sul lavoro autonomo in senso stretto, prima fra tutte l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
La difficoltà nel determinare dove finisce “l’occasionalità” è stata in parte colmata dalla normativa previdenziale e tributaria, grazie alla quale sono state previste regole particolari per i rapporti ex articolo 2222 Codice Civile.
A partire dall’obbligo di contribuzione alla Gestione Separata INPS al superamento di un determinato limite di reddito sino alla qualificazione (ai fini fiscali) dei compensi percepiti dal lavoratore in una categoria differente rispetto a quelli riconosciuti a parasubordinati, dipendenti e autonomi e professionisti.
Al di là delle distinzioni operate dalla legge e dalla giurisprudenza di Cassazione, non solo rispetto al lavoro autonomo in senso stretto ma con riguardo anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e all’area della subordinazione, resta sullo sfondo il rischio di una reiterazione di incarichi solo formalmente di lavoro autonomo occasionale, messi in campo con lo scopo di nascondere attività (di fatto) di lavoro subordinato.
Nel presente lavoro affronteremo tutti gli aspetti critici del ricorso al lavoro autonomo occasionale, fornendo altresì soluzioni pratiche e indicazioni sui modelli dichiarativi e le comunicazioni che i committenti sono tenuti ad inviare all’INPS e all’Amministrazione Finanziaria.
In particolare si segnala: - Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali - Obbligo di comunicazione preventiva - Copertura previdenziale: malattia maternità e paternità - Fac-simile lettera di incarico e nota pagamento - Aggiornamento con la Nota 29/2022 dell’Ispettorato Nazionale Lavoro