La Parte III^ del Codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modifcato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (“primo correttivo”), rappresenta la prima disciplina organica del contratto di concessione di lavori e di servizi, ispirata alla oramai decisa ed irreversibile impostazione privatistica dell’istituto della concessione adottata dal Legislatore eurounitario. Fa dunque ingresso nel nostro ordinamento il subappalto del concessionario, che a prima vista sembra una contraddizione in termini, e trovano disciplina molto più articolata che in passato le varianti nella concessione e le modalità e gli effetti dello scioglimento anticipato del rapporto; mentre entra in crisi la tradizionale distinzione tra concessione di lavori e concessione di servizi ai fni del riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa esclusiva. La novità più signifcativa è tuttavia rappresentata dalla centralità assunta dal trasferimento del rischio in capo al concessionario, che l’Autore indaga senza schemi precostituiti, spingendosi ad ipotizzare che la peculiarità della concessione risiede nell’essere lo strumento più adatto per affrontare investimenti connotati da un elevato grado di incertezza iniziale, a fronte della possibilità di riconoscere al concessionario anche quote di extra-proftti.