Con l’approvazione del D.Lgs. n. 87/2024, “Decreto sanzioni”, è stata attuata la parte della riforma fiscale dedicata alle modifiche del regime sanzionatorio tributario con notevoli impatti anche in relazione ai profili penali già disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000.
Relativamente alle sanzioni amministrative sono stati seguiti cinque criteri direttivi che determinano: a) un miglioramento della proporzionalità delle sanzioni, in modo da ridurne il carico e allinearlo agli standard degli altri Paesi europei; b) l’effettiva applicazione delle sanzioni, con revisione dell’istituto del ravvedimento e riduzione delle sanzioni stesse; c) la previsione secondo cui la maggiorazione delle sanzioni per recidiva sia inapplicabile prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni; d) la revisione della disciplina del concorso formale e della continuazione, tale da estenderne l’applicazione alle misure deflattive; e) l’inapplicabilità delle sanzioni qualora la violazione dipenda da obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente paghi l’imposta dovuta.
Anche sul fronte penale molte le novità di rilievo che se, da un lato, ineriscono ad aspetti di carattere procedurale come ad esempio l’efficacia della sentenza di assoluzione nel processo penale a seguito di dibattimento perché “il fatto non sussiste” o perché “l’imputato non ha commesso il fatto”, dall’altro individuano, traslandolo rispetto al passato, il momento consumativo dei reati di omesso versamento dell’IVA per ammontare superiore a 250.000 euro, alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ferme le sanzioni edittali già previste. Analoga modifica con un nuovo più ampio termine per l’omesso versamento di ritenute certificate non versate per un ammontare superiore a 150.000 euro.
Importante anche la nuova disposizione relativa ai reati di omesso versamento di ritenute certificate e a quello di omesso versamento IVA, che non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto.
Le nuove sanzioni amministrative si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 escludendo il favor rei, invece applicabile alle sanzioni penali.