Il d. l. vo 3 luglio 2017, n. 117(Codice del Terzo Settore- CTS) include le “categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare”, purché non derogate e “in quanto compatibili” (art. 3), rinviando alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione , per quanto non previsto dal CTS.
L'analisi del Codice del Terzo Settore mostra varie ispirazioni e segnala come esso sia ora allineato alle categorie giuridiche consegnate dalla tradizione, ora invece refrattario nei loro confronti. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono tendenzialmente modellati sugli schemi consolidati di associazioni e fondazioni, salvo varianti ove si trovano perlopiù rispecchiate le acquisizioni della prassi, mentre talora sono stravaganti;
Circa gli statuti talora emerge la conformità alla sedimentazione interpretativa maturata a margine dei modelli offerti dal codice civile e dalla legislazione in materia, altra volta invece affiorano scelte innovative. I commenti ai decreti legislativi 112 e 117 del 2017 ne hanno denunciato lacune e contraddizioni, come c’era da attendersi, considerando che i lavori hanno dovuto concludersi in anticipo rispetto ai tempi preventivati, in ragione della caduta del Governo affidatario della delega legislativa, quindi impedendo la rifinitura del testo.
L’attesa nella pubblicazione del volume, che appare alcuni anni dopo l’approvazione dei testi legislativi in cui ha preso corpo inizialmente la riforma del Terzo settore, trova ragione sia nell’adozione differita e sgranata nel tempo dei numerosi provvedimenti attuativi, alcuni dei quali cruciali, sia nell’intento di raccogliere una pluralità di letture, inevitabilmente destinate ad apparire poco a poco.