La tutela penale dell’aria è approntata secondo una progressione criminosa della rilevanza penale della condotta di inquinamento atmosferico che va dalle più tenui fattispecie contravvenzionali, previste e punite all’art. 279, Parte Quinta, Titolo I, del D.Lgs. n. 152/06, coadiuvate dalle misure di prevenzione dell’inquinamento che l’Autorità può disporre a seconda della gravità (art. 278), passando per la più nota fattispecie contravvenzionale del “getto pericoloso di cose” (art. 674 c.p.), storicamente utilizzata per punire l’emissione incontrollata di fumi pericolosi e molesti alla popolazione, per arrivare alle più gravi fattispecie delittuose di nuovo conio, introdotte dalla Legge n. 68/15 nel nuovo Titolo VI-bis del codice penale, rubricato dei “Delitti contro l’ambiente”: rispettivamente, il delitto di “inquinamento” e “disastro” ambientale (art. 452-bis e 452-quater c.p.), il delitto di morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.) e il delitto di inquinamento e disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies c.p.).