L’ordinamento italiano, come è noto, prefigura un termine massimo di durata dell’incarico dei componenti dell’organo amministrativo delle s.p.a. pari a tre esercizi sociali. Tale soglia, piuttosto restrittiva anche in una prospettiva europea e internazionale, risulta motivata, tra l’altro, da ragioni di democrazia azionaria. È consentita una restrizione del periodo di durata in carica, e non invece un ampliamento di questo, che, nei fatti, può essere realizzato semplicemente con la riconferma dell’amministratore, purché di mandato in mandato. Nel lavoro ci si propone, quindi, di indagare se, anche in considerazione di recenti novità legislative, l’esistenza di un limite temporale, e, in specie, di quello vigente, rappresenti una scelta efficiente, ovvero se ne sia prospettabile, anche de iure condendo, una rimodulazione. L’ampiezza dell’arco temporale della carica rappresenta infatti una questione tutt’altro che banale, alla luce delle peculiari esigenze di gestione dell’impresa capitalistica, privata e pubblica, specie ove aperta al mercato dei capitali di rischio.
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