La responsabilità medica abbraccia variegate questioni che concernono l’esecuzione dei trattamenti diagnostici e terapeutici. Qualsiasi trattamento sanitario postula la tutela dell’autodeterminazione del paziente, la quale viene garantita dal preventivo consenso informato del soggetto che accede alle cure mediche o agli accertamenti diagnostici, previsto dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219. La mancanza del consenso informato del paziente, oltre a costituire violazione dell’art. 32, comma 2, Cost., può rappresentare altresì la causa della lesione del diritto alla salute tutelato dal primo comma della stessa norma costituzionale. L’esecuzione non corretta del trattamento medico-sanitario può provocare la lesione del diritto alla salute del paziente, con le conseguenziali esigenze risarcitorie per il danneggiato. A tal fine la legge 8 marzo 2017, n. 24 ha qualificato la natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria mediante il rinvio agli istituti presenti nel codice civile della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.). La qualificazione della responsabilità medica compiuta dal legislatore attraverso la l. 24/2017 riceve una particolare connotazione dalla giurisprudenza per quanto concerne il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso. La struttura sanitaria, il medico, l’operatore sanitario responsabili per la lesione della salute del paziente devono risarcire, ove provato dal danneggiato, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale e, per la liquidazione di quest’ultimo, vengono adottati i criteri elaborati dalla giurisprudenza che hanno ricevuto il riconoscimento da parte del legislatore attraverso il codice delle assicurazioni private. La responsabilità medica deriva non solo dalla esecuzione non corretta di un trattamento sanitario che provochi un danno al paziente, ma anche dalla omissione che il medico compia rispetto ad una attività volta alla cura del paziente o alla diagnosi di una malattia. Tra i casi di emersione della responsabilità del medico per omessa diagnosi suscita particolare interesse quella che deriva dalle malformazioni o da patologie del feto che non sono state colpevolmente accertate. Strettamente connessa alla responsabilità medica è la responsabilità per i danni che derivano dalla somministrazione di vaccini e per le trasfusioni di sangue e di emoderivati, per la quale il legislatore al tradizionale rimedio risarcitorio affianca, al fine di rafforzare la tutela del danneggiato e per esigenze di solidarietà sociale, il diritto all’indennizzo.