1. Cenni storici sull’evoluzione delle competenze penali nell’ambito del processo di integrazione europea
2. L’affermazione del principio del reciproco riconoscimento nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale negli atti atipici dell’Unione europea anteriori al Trattato di Lisbona
3. Lo sviluppo del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali negli atti tipici dell’Unione europea anteriori al Trattato di Lisbona e nella relativa giurisprudenza della Corte di giustizia
4. Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali post Lisbona
5. Una definizione del concetto di reciproco riconoscimento delle decisioni penali
6. Le caratteristiche del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali
a. rispetto alla cooperazione giudiziaria internazionale
b. rispetto al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni civili
c. rispetto al principio del reciproco riconoscimento nel mercato interno
7. Il rapporto tra reciproco riconoscimento e leale cooperazione
8. Il problematico rapporto tra reciproco riconoscimento delle decisioni penali e fiducia reciproca: il dato normativo
9. Il problematico rapporto tra reciproco riconoscimento delle decisioni penali e fiducia reciproca: il dato giurisprudenziale
a. La prima fase della giurisprudenza della Corte di giustizia
b. La giurisprudenza Aranyosi e Caldararu in materia di condizioni di detenzione
c. La crisi dello Stato di diritto quale sfida per il reciproco riconoscimento e per la fiducia reciproca: la sentenza LM
d. L’esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo: in particolar modo, la sentenza Bob-Dogi e le pronunce sulla nozione di autorità giudiziaria emittente
10. Le critiche formulate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo all’impostazione della Corte di giustizia in materia di fiducia reciproca e reciproco riconoscimento
11. Conclusioni
Capitolo II
LA DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI SUL TRASFERIMENTO
DI DETENUTI TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
1. Cenni su alcune iniziative di cooperazione giudiziaria internazionale in materia di trasferimenti interstatali di detenuti
2. Cenni sui meccanismi di trasferimento nel sistema del Consiglio d’Europa: in particolar modo, la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983
3. Le criticità dei meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale in materia di trasferimenti interstatali di detenuti e le prime innovazioni introdotte con la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
4. La proposta di decisione quadro istitutiva dell’ordine di esecuzione europeo
5. La decisione quadro 2008/909/GAI a. I requisiti per il trasferimento
b. La procedura per la trasmissione
c. La procedura per il riconoscimento e la decisione in materia di riconoscimento ed esecuzione
d. I motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione
e. Il trasferimento della persona condannata e l’esecuzione della pena
6. La relazione della Commissione europea del 5 febbraio 2014 e la prassi applicativa
7. Il recepimento della decisione quadro in Italia
8. Il rapporto tra la decisione quadro 2008/909/GAI e altri atti di diritto dell’Unione europea rilevanti in materia
a. La decisione quadro 2002/584/GAI
b. La decisione quadro 2008/947/GAI e la decisione quadro 2009/829/GAI
c. La decisione quadro 2008/675/GAI
d. La direttiva 2012/29/UE
e. La direttiva 2004/38/CE
9. Conclusioni
Capitolo III
LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’AMBITO
DELLA DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI
1. Cenni sulla tutela dei diritti fondamentali nel rapporto tra diritto dell’Unione europea e sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
2. I diritti chiamati in causa dalla procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909/GAI
a. Il divieto di trattamenti inumani e degradanti: in particolar modo, le questioni delle condizioni di detenzione e del sovraffollamento carcerario
b. Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
c. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare
3. Il test Aranyosi e Caldararu nell’ambito della procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909/GAI
a. L’impossibilità di applicare il test Aranyosi e Caldararu nell’ambito della procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909/GAI
b. L’impossibilità di assicurare tutela ai diritti fondamentali in assenza di una carenza sistemica o generalizzata, la difficoltà di definire il concetto di carenza sistemica o generalizzata e la discrezionalità delle corti nazionali nell’applicare il test Aranyosi e Caldararu in concreto
4. La previsione di un controllo da parte delle autorità emittenti in alternativa al test Aranyosi e Caldararu
5. Un’alternativa ulteriore: il ravvicinamento delle condizioni di detenzione
6. Conclusioni
Capitolo IV
IL REINSERIMENTO SOCIALE DEL CONDANNATO QUALE
OBIETTIVO DELLA DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI
1. Alcune considerazioni di ordine generale su competenze penali dell’Unione e reinserimento sociale
2. Il reinserimento sociale del condannato nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale: il dato normativo
3. Il reinserimento sociale del condannato nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale: il dato giurisprudenziale
4. Il reinserimento sociale del condannato e il diritto di soggiorno permanente: il dato giurisprudenziale
5. Cenni sul reinserimento sociale del detenuto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
6. Esiste un diritto a essere trasferiti (o a non essere trasferiti)?
7. Conclusioni
Capitolo V
I TRASFERIMENTI DI DETENUTI DA STATI MEMBRI
DELL’UNIONE VERSO STATI TERZI
1. I cittadini dell’Unione europea e la cooperazione giudiziaria in materia penale tra Stati membri dell’Unione e Stati terzi, in generale
2. La giurisprudenza Soering della Corte europea dei diritti dell’uomo
3. La giurisprudenza Soering e i trasferimenti interstatali di detenuti
4. L’estradizione di cittadini dell’Unione europea verso Stati terzi
5. L’estradizione in executivis di cittadini dell’Unione europea verso Stati terzi
6. Le ricadute della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di estradizione di cittadini dell’Unione europea verso Stati terzi sui trasferimenti di detenuti e il caso del Regno Unito