La corruzione, fin dall’avvio del percorso di prevenzione e di contrasto ad essa, che nel nostro ordinamento giuridico è segnato dall’entrata in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190, è stata esplicitamente considerata "fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico-amministrativo-sistemico". Nei confronti della corruzione, che "oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall’altro (…) l’economia della Nazione", la "risposta (…) non può che essere (…) articolata ed anch’essa sistemica". Da queste parole, pronunciate dall’allora Presidente della Corte dei conti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2013, sono trascorsi molti anni e il complesso delle disposizioni tese ad opporre un controsistema virtuoso dell’agire pubblico al sistema patologico che, per semplificare, tutti chiamano genericamente “corruzione” è stato fortemente implementato dal Legislatore, introducendo disposizioni significativamente innovative e rivoluzionarie rispetto al tradizionale rapporto cittadino-pubblica amministrazione (si pensi, ad esempio, al cd. Foia) e dotando l’interlocutore dell’amministrazione di strumenti giuridici di assoluta equiordinazione nella gestione del potere pubblico (si pensi alla recente modifica dell’art. 1 l. 241/1990, ad opera del d.l. 170/2020 - conv. in l. 120/2020 -, grazie alla quale nell’esercizio del potere autoritativo il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione è caratterizzato dai principi, di stampo civilistico, della “collaborazione” e della "buona fede"). Il nuovo rapporto tra interessi pubblici e interessi privati, delineato dalla recente stagione normativa, determina che l’agire pubblico sia realmente conformato ai principi costituzionali di imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza e quindi impone che il sistema di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, ormai fortemente connessi e intrecciati tra di loro, debbano raggiungere il massimo livello di efficacia applicativa. Sebbene la sanzione costituisca la "extrema ratio" di un ordinamento giuridico moderno, essendo ad essa di gran lunga preferibili e più efficaci gli interventi "persuasivi" e "dissuasivi" non punitivi, il naturale principio di effettività ed efficacia della previsione normativa non può non prevedere anche il momento sanzionatorio. Il presente Volume è dunque dedicato allo studio e all’approfondimento della previsione sanzionatoria e della sua applicazione, tenuto conto che l’approccio scientifico alla materia della prevenzione della corruzione è tradizionalmente concentrato attorno alla ricostruzione del sistema ed alla individuazione delle misure di mitigazione e di opposizione agli episodi di malamministrazione, tralasciando proprio la riflessione sul momento punitivo. In tale prospettiva si è voluto estendere il campo dell’indagine oltrepassando il perimetro delle sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di prevenzione della corruzione, approfondendo le conseguenze della violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle amministrazioni, completando poi lo studio con una specifica analisi delle tematiche inerenti al trattamento dei dati personali, tenuto conto delle disposizioni introdotte dal Regolamento eurounitario n. 679/2016.