*** DISPONIBILE DAL 29 SETTEMBRE ***
Con il superamento della contumacia e l’introduzione della multiforme figura dell’assente, il legislatore è tornato sul diritto alla presenza processuale dell’imputato, prefiggendosi il duplice intento di soddisfare esigenze deflative e di adeguare la disciplina interna alle indicazioni provenienti dal contesto europeo.
Le coordinate entro le quali era chiamato a muoversi risultavano da tempo individuate, e dalla giurisprudenza di Strasburgo, e da diversi atti normativi del legislatore europeo, i quali suggerivano da un lato, di rimodulare le cautele dirette ad assicurare la conoscenza effettiva del processo, dall’altro, di intervenire sul piano dei rimedi successivi in modo da rafforzare ex post la possibilità per l’imputato inconsapevole del processo di recuperare le garanzie partecipative perdute.
La disamina delle soluzioni adottate per prevenire la violazione del diritto alla presenza processuale o, quantomeno, assicurare in via restitutoria un recupero di tutte le prerogative difensive mancate, vuole essere l’occasione per ritornare a riflettere su una garanzia fondamentale, forse non ancora del tutto compresa ed esplorata nelle sue diverse implicazioni, e per riaffermarne la centralità.